VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, con la quale è stato
istituito il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;
VISTO il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno
1938, n.1269;
VISTO l'ordinamento didattico universitario approvato con
regio decreto 10 settembre 1938, n.1652 e successive
modificazioni;
VISTA la legge 8 dicembre 1956,
n.1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
VISTO il regolamento sugli esami di Stato approvato con
decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive
modificazioni;
VISTA la legge 2 aprile 1958, n.323, recante norme sugli
esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
1982, n.980, con il quale è stato approvato il regolamento per
gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di biologo e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
2001, n.195, con il quale è stato abolito il tirocinio pratico
annuale post-lauream previsto per i laureati in scienze
biologiche dall’articolo 2 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1982, n.980;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
1982, n.981, con il quale è stato approvato il regolamento per
gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di geologo e successive modificazioni;
VISTI i decreti ministeriali n.239 e 240 del 13
gennaio 1992 con i quali sono stati rispettivamente approvati
i regolamenti sul tirocinio e sugli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
VISTA la legge 10 febbraio 1992, n.152, recante modifiche
ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n.3 e nuove norme
concernenti l'ordinamento della professione di dottore
agronomo e di dottore forestale;
VISTO il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n.158, con il
quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore
agronomo e di dottore forestale;
VISTA la legge 23 marzo 1993, n.84, concernente
l'ordinamento della professione di assistente sociale;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n.155, con il
quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato
di abilitazione all'esercizio della professione di assistente
sociale;
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509;
VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante
determinazioni delle classi delle lauree specialistiche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n.328, recante modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione agli esami di Stato
e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni,
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;
VISTO il decreto-legge 10 giugno 2002, n.107, convertito
nella legge 1 agosto 2002, n. 173;
VISTO il decreto-legge 9 maggio 2003, n.105 convertito
nella legge 11 luglio 2003, n.170;
UDITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale
espresso nella adunanza del 16 dicembre 2004;
O R D I N A:
ART. 1
Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2005
la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di
abilitazione all’esercizio delle professioni di attuario e
attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e
ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista,
conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior,
biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo,
dottore in tecniche psicologiche per i contesti
sociali,organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche
psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità,
dottore agronomo e dottore forestale e agronomo e forestale
iunior, zoonomo e biotecnologo agrario, assistente
sociale specialista e assistente sociale.
Alle
predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine
stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole
università in relazione alle date fissate per le sedute di
laurea.
ART. 2
I candidati possono presentare l'istanza ai fini
dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi
elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla
presente ordinanza.
ART. 3
I candidati agli esami di Stato devono presentare la
domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 13
maggio 2005 e alla seconda sessione non oltre il 28
ottobre 2005 presso la segreteria dell’università
o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono
sostenere gli esami.
In ciascuna sessione non può
essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle
professioni indicate nell’articolo 1.
Coloro che
hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono
stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta
data del 28 ottobre 2005 facendo riferimento alla
documentazione già allegata alla precedente
istanza.
La domanda, in carta semplice, con
l’indicazione della data di nascita e di residenza, deve
essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea o di laurea specialistica
conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione
dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita ai
sensi dell’ordinamento previgente, ovvero diploma
universitario di cui alla tabella A) allegata al citato D.P.R.
n. 328 del 2001 in originale o in copia autenticata o in copia
notarile.
b) ricevuta dell’avvenuto
versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura
di €.49,58 fissata dall’articolo 2, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi
adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a
versare all’economato dell’università il contributo stabilito
da ogni singolo ateneo ai sensi dell’articolo 5 della legge 24
dicembre 1993, n.537. La relativa ricevuta va allegata alla
documentazione di cui sopra.
Il candidato può
presentare un certificato sostitutivo del titolo originale
rilasciato dalla competente Università.
La
documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli
uffici dell’università o dell’istituto di istruzione
universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella
domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella
stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di
Stato.
I laureati in psicologia secondo l’ordinamento
previgente e i laureati della classe 58/S che intendono
sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio
della professione di psicologo devono presentare un attestato
rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale
risulti che, abbiano svolto il tirocinio pratico annuale
prescritto dall’articolo 1 del decreto ministeriale 13 gennaio
1992, n.239. I laureati nella classe 34 devono presentare un
attestato rilasciato dalla segreteria della competente
facoltà, dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio
della durata di sei mesi prescritto dall’art. 53 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n.328.
I candidati che al momento della presentazione
della domanda di ammissione non abbiano completato il
tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di
inizio degli esami devono dichiarare nella istanza medesima
che produrranno l’attestato di compimento della pratica
professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli
esami.
In
luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonché
dei certificati attestanti il compimento del tirocinio
previsti dal presente articolo, i richiedenti possono
presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione
sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
I candidati
che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini
sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami
cui abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di
ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la
data dell'ufficio postale accettante.
Sono
altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate
oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il
Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il
ritardo nella presentazione delle domande medesime sia
giustificato da gravi motivi.
ART. 4
I candidati che conseguono il titolo accademico
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli
Atenei per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a
produrre l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza
delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri
candidati, allegando un certificato ovvero una
dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la
domanda di partecipazione agli esami di laurea .
ART. 5
I candidati cittadini italiani della Regione
Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l’esame in
lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli
esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle
professioni sottoelencate presso le seguenti sedi:
Attuario Roma
Chimico
Bologna
Ingegnere Trento
Architetto Venezia
Dottore
Agronomo e Dottore Forestale Firenze
Biologo
Bologna
Geologo
Bologna
Psicologo Trieste
Assistente
sociale Trento
ART. 6
I candidati all’esame di abilitazione ad una
professione per cui il decreto del Presidente della Repubblica
328/2001 prevede dei settori nell’ambito delle sezioni, devono
indicare, per ciascuna sezione, il settore per il quale
chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo
specifico titolo accademico conseguito. I laureati in
ingegneria secondo il previgente ordinamento devono indicare a
quale dei rami di ingegneria desiderino che le prove
prevalentemente si riferiscano.
ART. 7
I possessori dei titoli conseguiti secondo
l’ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto
del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999,n.509, e ai relativi decreti
attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato secondo
l’ordinamento previgente al decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n.328.
ART. 8
Gli esami di Stato per i possessori di laurea
specialistica o di laurea conseguita secondo il
previgente ordinamento hanno inizio in tutte le sedi per la
prima sessione il giorno 14 giugno 2005 e per la seconda
sessione il giorno 29 novembre 2005. Per i possessori di
laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in
attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n.127 e successive modificazioni e di diploma
universitario gli esami hanno inizio per la prima
sessione il giorno 21 giugno 2005 e per la seconda sessione il
giorno 6 dicembre 2005. Le prove successive si svolgono
secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti
delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell’albo
dell’università o istituto di istruzione universitaria sede di
esami.